La presente piattaforma digitale consente a chiunque (dipendenti e collaboratori, fornitori e qualsiasi altro soggetto che abbia avuto od intenda avere rapporti d’affari con CHIMAR S.P.A. e/o CBM S.R.L. (di seguito collettivamente identificate come la “Società”) di segnalare - attraverso un percorso guidato on-line (di cui si riportano le procedure di compilazione qui di seguito) – ipotesi di condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, violazioni del Modello 231, violazioni del Codice Etico, violazioni della Policy Anticorruzione e comunque violazioni di procedure e disposizioni aziendali in genere.
La piattaforma è gestita da un soggetto specializzato, terzo e indipendente. Il sistema consente l’invio di segnalazioni senza l’obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.
La Società è da sempre attenta alla prevenzione dei rischi che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile del proprio business.
Per questo motivo, la Società si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”), comprensivo di un Codice Etico e di una procedura in materia di Whistleblowing.
La Società ha inoltre affidato ad un Organismo di Vigilanza (“OdV”) – Organo dotato di autonomia e indipendenza – il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231, verificare la loro reale efficacia e valutare la necessità di eventuali aggiornamenti.
In questo contesto, con la legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, è stato introdotto lo strumento del c.d. “whistleblowing”.
Il Legislatore italiano con legge n. 2022/127 ha delegato il Governo per il recepimento della Direttiva (UE) del 2019/1937 in materia di protezione delle persone nel settore pubblico e privato che segnalano violazioni del diritto dell’Unione con possibilità di estensione ad altri atti/settori da parte degli Stati membri. Il 10 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.lgs. n. 24 relativo all’adeguamento della Direttiva UE.
Si tratta di uno strumento, posto a tutela della integrità della Società, attraverso il quale è possibile segnalare, anche in via riservata, all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti – appresi in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società – che possono integrare violazioni del Modello 231, ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).
A tal fine, la Società ha strutturato una procedura di whistleblowing in grado di garantire due canali confidenziali di segnalazione all’OdV su potenziali non conformità vuoi rispetto al Modello 231, ai principi etici, ovvero alle leggi e regolamenti applicabili, vuoi rispetto agli altri settori indicati dalla legge.
La fruibilità di questa procedura è limitata ai casi in cui il segnalante – che ha appreso la notizia nell’ambito delle sue funzioni – sia in buona fede e la segnalazione sia fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.
La Società incoraggia a segnalare in buona fede eventuali irregolarità, ma non ammette affermazioni false o vessatorie, meri sospetti o voci, lamentele di carattere personale o rivendicazioni.
In tal caso, verranno comminate azioni disciplinari nei confronti di chi abusa della procedura di whistleblowing.
La Società ha adottato (i) una piattaforma informatica web; (ii) un canale di messaggistica dedicata in via esclusiva alla segnalazione Whistleblowing. Entrambi i canali sono in grado di garantire il rispetto delle normative a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato, di eventuali terzi / testimoni citati e dei fatti riportati nella segnalazione.
A seconda della materia di interesse per la quale si intende procedere con l’inoltro della segnalazione whistleblowing dovranno essere seguiti i seguenti due ordini di procedure, e segnatamente:
- PROCEDURA A (“Segnalazioni 231”) per le violazioni del Modello 231, Codice Etico ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- PROCEDURA B (“Altre segnalazioni”) per le altre violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).
PROCEDURA A: Segnalazioni 231
Cosa è possibile segnalare
È possibile inviare segnalazioni quando si ravvisi il rischio che un soggetto:
- stia per tenere una condotta che può integrare un reato o un illecito rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- stia per violare il Codice etico o il Modello 231;
- stia per tenere un comportamento comunque irregolare che può arrecare un pregiudizio patrimoniale o d’immagine alla Società.
In ogni caso, si è comunque invitati, a tutela dell’integrità dell’ente, a confrontarsi quanto prima con tale persona, facendole presente il rischio ravvisato, ricordandole l’importanza dei presidi cui al d.lgs. n. 231/2001, la procedura o l’istruzione che rischia di essere violata e, se del caso, coinvolgendo nel confronto il responsabile del processo aziendale interessato.
Chi può segnalare
Chi e` collegato in senso ampio all’organizzazione nella quale si e` verificata la violazione, che potrebbe temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trova, e segnatamente:
Dipendente
- Lavoratore autonomo
- Collaboratore esterno
- Liberi professionisti e consulenti
- Colui che svolge tirocinio (retribuito o meno)
- Volontario (retribuito o meno)
- Colui il cui rapporto di lavoro e` terminato o non e` ancora incominciato (ex dipendente o candidato)
- Colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza
Il soggetto che effettua la segnalazione è comunque responsabile del contenuto riportato nella stessa
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, sul piano civile, penale e anche disciplinare, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.
Info sulla riservatezza
È garantita la riservatezza del contenuto della segnalazione.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato e` trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
CAMPI DA COMPILARE O INFORMAZIONI DA RILASCIARE NELLA REGISTRAZIONE AUDIO
Sezione 1 – Informativa privacyAl segnalante è richiesto di dichiarare di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per le Segnalazioni whistleblowing ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Sezione 2 – Compila la tua segnalazione
- Periodo in cui si è verificato il fatto (*)
- Eventuale soggetto che ha commesso il fatto (in particolare, si prega di definire: a) Qualifica e mansione lavorativa del/i segnalato/i all’epoca dei fatti segnalati; b) Area organizzativa aziendale a cui può essere riferito il fatto (ad es.: “amministrazione / acquisti / commerciale / uffici tecnici / risorse umane / produzione / qualità / sicurezza e salute sui luoghi di lavoro / tutela ambientale / altro”) c) Luogo fisico in cui si è verificato il fatto; d) modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto.
- Eventuali altri soggetti coinvolti, anche se esterni alla società che possono riferire informazioni, dati e circostanze importanti inerenti il fatto.
- Descrizione dettagliata dei fatti (in particolare definire:
- perché la condotta che si vuole segnalare è stata ritenuta illecita scegliendo tra le seguenti opzioni: a) viola il Codice etico, il Modello 231 ovvero altre procedure aziendali; b) arreca un danno alla società o ad altro soggetto/ente terzo.
- Se la Società ha tratto un vantaggio dall’accaduto, o comunque ha avuto un interesse.
- Se l’accaduto è già stato segnalato ad altre funzioni aziendali e se si, con quali riscontri.)
- Allegare file rilevanti per la segnalazione descrivendone i contenuti
Sezione 3 – Segnalazione “in chiaro” o “riservata”
L’utente avrà la facoltà di effettuare una segnalazione “in chiaro” o “riservata” selezionando una delle due opzioni nell’ambito della procedura di whistleblowing.
PROCEDURA B: Altre segnalazioni
Per altre violazioni previste dalla legge si intendono tutte le segnalazioni che sono effettuate al di fuori del perimetro del d.lgs. 231/01 e segnatamente, a titolo esemplificativo, si riportano i seguenti settori:
- appalti pubblici;
- servizi finanziari;
- sicurezza dei prodotti e dei trasporti;
- ambiente;
- alimenti;
- salute pubblica;
- privacy;
- sicurezza della rete;
- concorrenza.
Cosa è possibile segnalare
È possibile inviare segnalazioni quando si ravvisi il rischio che una persona della Società ovvero colui che abbia rapporti con la stessa:
- stia per tenere una condotta che può integrare un reato o un illecito, nell’ambito dei settori sopra indicati;
- stia per violare una disposizione organizzativa – da intendersi come procedura, regolamento, istruzioni operative e/o ogni altro documento in uso – nell’ambito dei settori sopra indicati;
- stia per tenere un comportamento comunque irregolare che può arrecare un pregiudizio patrimoniale o d’immagine alla Società, nell’ambito dei settori sopra indicati.
In ogni caso, si è comunque invitati, a tutela dell’integrità dell’ente, a confrontarsi quanto prima con tale persona, facendole presente il rischio ravvisato e, se del caso, coinvolgendo nel confronto il responsabile dell’area organizzativa aziendale interessata.
Chi può segnalare
Chi e` collegato in senso ampio all’organizzazione nella quale si e` verificata la violazione, che potrebbe temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trova:
- Dipendente
- Lavoratore autonomo
- Collaboratore esterno
- Liberi professionisti e consulenti
- Colui che svolge tirocinio (retribuito o meno)
- Volontario (retribuito o meno)
- Colui il cui rapporto di lavoro e` terminato o non e` ancora incominciato (ex dipendente o candidato)
- Colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza
Il soggetto che effettua la segnalazione è comunque responsabile del contenuto riportato nella stessa.
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, sul piano civile, penale e anche disciplinare, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.
Info sulla riservatezza
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato e` trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
CAMPI DA COMPILARE O INFORMAZIONI DA RILASCIARE NELLA REGISTRAZIONE AUDIO
Sezione 1 – Informativa privacy
Al segnalante è richiesto di dichiarare di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per le Segnalazioni whistleblowing ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Sezione 2 – Compila la tua segnalazione
- Periodo in cui si è verificato il fatto.
- Eventuale soggetto che ha commesso il fatto (in particolare, si prega di definire: a) Qualifica e mansione lavorativa del/i segnalato/i all’epoca dei fatti segnalati; b) Area organizzativa aziendale a cui può essere riferito il fatto (ad es.: “amministrazione / acquisti / commerciale / uffici tecnici / risorse umane / produzione / qualità / sicurezza e salute sui luoghi di lavoro / tutela ambientale / altro”) c) Luogo fisico in cui si è verificato il fatto; d) modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto.
- Eventuali altri soggetti coinvolti, anche se esterni alla società che possono riferire informazioni, dati e circostanze importanti inerenti il fatto.
- Descrizione dettagliata dei fatti (in particolare definire:
- perché la condotta che si vuole segnalare è stata ritenuta illecita scegliendo tra le seguenti opzioni: a) viola la normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (In particolare specificare il settore scegliendo tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza); b) arreca un danno alla società o ad altro soggetto/ente terzo.
- Se la Società ha tratto un vantaggio dall’accaduto, o comunque ha avuto un interesse.
- Se l’accaduto è già stato segnalato ad altre funzioni aziendali e se si, con quali riscontri.)
- Allegare file rilevanti per la segnalazione descrivendone i contenuti